Glossario

Artigiano
E’ colui che utilizzando anche macchinari di una certa complessità costruisce o lavora determinati prodotti.

Commerciante
E’ colui che opera vendendo prodotti manufatti da altri soggetti.

Comunicazione Polivalente “SPESOMETRO“        

Spesometro 2016

Il prossimo ed ultimo appuntamento con lo Spesometro annuale o “elenco clienti e fornitori”, è fissato alle seguenti date:

  • 10 aprile 2017 per i contribuenti mensili;
  • 20 aprile 2017 per tutti coloro che liquidano l’imposta con periodicità diversa.

Le operazioni interessate dalla comunicazione sono:

  1. le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali vige obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo;
  2. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’Iva (esclusi i commercianti al dettaglio e gli operatori turistici);
  3. le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del DPR 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione Europea ovvero dello Spazio Economico Europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

Nuovo “Spesometro“ 2017

Relativamente al nuovo spesometro

Per il solo anno d’imposta 2017:

  • Scadenza semestrale, di cui:

–              I semestre da comunicare entro il 18 settembre 2017 (scadenza originaria 16/9 posticipata al 18, cadendo il 16 di sabato);

–              II semestre da comunicare entro il 28 febbraio 2018.

Per gli anni d’imposta dal 2018 e successivi:

  • Scadenza trimestrale di cui:

–              I trimestre entro il 31 maggio;

–              II trimestre entro il 16 settembre;

–              III trimestre entro il 30 novembre;

–              IV trimestre entro l’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo.


Contabilità ordinaria

Si tratta della contabilità tenuta secondo il metodo della partita doppia, esponendo i valori aziendali nei prospetti di conto economico e stato patrimoniale.

E’ obbligatoria per tutte le imprese che hanno superato in un esercizio ricavi per € 400.000 in caso di attività di prestazione di servizi e 700.000 per produzione di beni o per il commercio, nonché per le seguenti categorie di aziende:

  • società per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società in accomandita per azioni;
  • società cooperative;
  • società di mutua assicurazione;
  • enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale;
  • consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni non riconosciute;
  • società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello stato italiano.

Le imprese in contabilità ordinaria sono tenute ad aggiornare i seguenti libri contabili:

  • Libro Giornale, registrazione cronologica di tutte le operazioni economico-patrimoniali;
  • Libro inventari, consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore;
  • Registri IVA, registro delle fatture emesse e/o dei corrispettivi, registro degli acquisti, e altri obbligatori in base all’attività esercitata;

Registro dei cespiti, non più obbligatorio ma utile dove vengono annotati gli acquisti dei beni ammortizzabili con le varie movimentazioni annuali. Può confluire nel libro inventari.

Contabilità semplificata

La semplificazione contabile è rivolta solo ed esclusivamente a società di persone, semplici, ditte individuali, lavoratori autonomi e società tra professionisti. A questa individuazione soggettiva se ne aggiunge una quantitativa, nel corso dell’esercizio il volume dei ricavi deve risultare inferiore a per € 400.000 in caso di attività di prestazione di servizi e 700.000 per produzione di beni o per il commercio (articolo 18 DPR 600/73).

I libri obbligatori per la contabilità semplificata sono i seguenti:

  • registri Iva con l’annotazione delle operazioni non soggette a Iva, ma rilevanti ai fini delle imposte sui redditi;
  • i registri Iva devono contenere le scritture di rettifica e di assestamento secondo il principio di competenza;
  • per gli esercenti arti e professioni il registro cronologico degli incassi e pagamenti, anche se può essere sostituito con apposite annotazioni sui registri Iva relative a incassi e pagamenti non effettuati di operazioni già annotate e incassi e pagamenti relativi a compensi e spese contabilizzati negli esercizi precedenti (art. 3, co.1 del DPR 695/1996);
  • dal 1.1.2002 le imprese in contabilità semplificata e gli esercenti arti e professioni che non hanno optato per il regime ordinario hanno la facoltà di non tenere il registro dei beni ammortizzabili se forniscono i relativi dati, ordinati in forma sistematica, all’Amministrazione finanziaria, su richiesta della stessa.

Credito Irap per imprese/professionisti senza dipendenti

La legge di Stabilità 2015 (art. 1 comma 21, legge 190/2014) ha introdotto un credito di imposta pari al 10% dell’Irap calcolata in sede di dichiarazione ai sensi degli articoli da 5 – 9 del d.lgs. 446/97 per tutti i soggetti che non usufruiscono di lavoro dipendente nella propria attività. La disposizione ha effetto dal 01.01.2015 rendendosi operativa e utilizzabile nell’anno di presentazione della dichiarazione.

Il codice tributo da utilizzare in f24 è il 3883 (risoluzione n. 105/E dell’Agenzia Entrate) nella sezione regioni unitamente al codice regione previsto.

Impresa
Per impresa o attività di impresa si intende quell’attività svolta da un soggetto che sia persona fisica o giuridica in maniera continuativa allo scopo di trarne un profitto. Le imprese sono soggette ad iscrizione all’apposito Registro tenuto dalla Camera di Commercio competente.

INPS – Gestione Artigiani
E’ la posizione previdenziale attribuita agli artigiani. Il funzionamento è analogo alla gestione commercianti, per importi e aliquote consigliamo di consultare il sito dell’Inps.

INPS – Gestione Commercianti
Si tratta della posizione previdenziale attribuita ai commercianti dall’Inps. Il pagamento dei contributi avviene con il versamento trimestrale di rate fisse destinate a coprire un determinato reddito annuo.
Qualora il contribuente abbia conseguito un reddito maggiore dell’importo coperto dai fissi dovrà versare un conguaglio contributivo calcolato in sede di dichiarazione dei redditi.
L’Inps prevede anche un importo di massimo di contributi da versare annualmente.

INPS – Gestione Separata
La Gestione Separata viene attribuita a diverse categorie di lavoratore:

  • Lavoratori autonomi;
  • Lavoratori occasionali che superano il limite di 5.000 annui di prestazioni;
  • Co.co.co. figura contrattuale rimasta in uso solo per gli amministratori di società;
  • Venditori porta a porta;
  • Spedizionieri doganali;
  • Altre figure legate al mondo universitario, della ricerca e delle amministrazioni pubbliche;

Nella gestione separata il contributo viene calcolato in maniera proporzionale al reddito percepito.
Di conseguenza per alcune figure il calcolo ed il versamento avviene seguendo la cadenza di incasso del corrispettivo (co.co.co., ricercatori, lavoratori autonomi occasionali, ecc.) per altri in sede di dichiarazione dei redditi (venditori porta a porta, lavoratori autonomi, ecc.).
L’Inps prevede anche per la gestione separata un massimo contributivo annuale.

Lavoratore autonomo
E’ un soggetto che produce un’opera intellettuale, il suo intervento è necessario al completamento dell’opera richiesta dal committente. Un’ulteriore figura legata a questa definizione è quella del Libero Professionista che si differenzia per l’obbligo di iscrizione ad un apposito albo professionale.

Parametri

La logica di funzionamento dei parametri di impresa e professioni è la stessa degli studi di settore e vengono adottati in alternativa ad essi quando per quel tipo di attività non è previsto o non è ancora stato elaborato uno specifico studio di settore.

Partita Iva
La partita iva è un codice numerico attribuito dall’anagrafe tributaria a quei soggetti richiedenti che intendono iniziare a svolgere un’attività di lavoro autonomo o di impresa.
La richiesta viene effettuata telematicamente previa compilazione di un modulo contenente i dati del richiedente.
L’agenzia delle entrate nell’arco di una giornata lavorativa attribuisce il codice al contribuente.

Regime dei minimi
Il regime dei minimi è un regime agevolato che può essere adottato fino al 31.12.15 da coloro che intendono intraprendere una nuova iniziativa produttiva.
L’agevolazione consiste nella possibilità di pagare un’imposta sostitutiva all’Irpef, Irap e Iva del 5%, ulteriore agevolazione è data dalla modalità di calcolo del reddito del contribuente per cassa, considerando quindi solo ricavi e costi saldati nel corso dell’anno.
L’adozione ed il mantenimento del regime è soggetta ai seguenti limiti:

  1. Ricavi massimi annuali € 30.000,00;
  2. Acquisto beni strumentali massimo 15.000,00 in un triennio, le autovetture ad uso promiscuo (anche privato) vengono considerate per il 50% del loro valore di acquisto;
  3. Mancato sostenimento di spese per lavoro dipendente;
  4. Non aver effettuato cessioni all’esportazione;
  5. Mancata adozione di altri regimi agevolati iva;

Il regime ha una durata di 5 anni o è utilizzabile fino al compimento del 35esimo anno di età.

Regime forfettario

Con decorrenza 01.01.2016 la legge di Stabilità 2016 ha modificato il regime forfettario indicando per i vari settori, definiti con codice Ateco2007, il valore di soglia di ricavi/compensi per il mantenimento del regime e il coefficiente di redditività, da applicare al totale annuo conseguito, per ottenere la base imponibile fiscale e contributiva.

Progressivo Settore Codici Ateco 2007 Soglia ricavi/compensi Redditività Soglia ricavi/compensi dal 2019
1 Ind. Alimentari e bevande 10 – 11 45.000 40% 65.000
2 Comm. Ingrosso e dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 50.000 40% 65.000
3 Comm. Ambulante alimentari e bevande 47.81 40.000 40% 65.000
4 Comm. Ambulante altri prodotti 47.82 – 47.89 30.000 54% 65.000
5 Costruzioni e attività immobiliari 41 – 42 – 43 – 68 25.000 86% 65.000
6 Intermediari del commercio 46.1 25.000 62% 65.000
7 Alberghi e ristoranti 55 – 56 50.000 40% 65.000
8 Attività professionali 64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88 30.000 78% 65.000
9 Altre attività 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 -25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 84 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 30.000 67% 65.000

Inoltre sono stati posti ulteriori limiti annuali per l’accesso e il mantenimento del regime agevolato:

  • non aver superato nel periodo di imposta precedente redditi di lavoro dipendente ed assimilati per un importo superiore a 30.000 euro, questo limite non rileva se il rapporto di lavoro risulta cessato;
  • non aver sostenuto spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e assimilati superiori a 20.000 euro;
  • non aver sostenuto spese per beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, superiori a 20.000. Ai fini del calcolo del limite la legge specifica che:
  • per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
  • per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
  • i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento del loro valore di acquisto;
  • non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
  • non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;

 

Per i primi 5 anni fiscali l’aliquota di imposta sostitutiva all’IRPEF, IVA e IRAP è fissata al 5% mentre a regime l’aliquota sarà del 15%. La riduzione di aliquota si applica per 4 anni a coloro che nel corso del 2015 hanno intrapreso l’attività usufruendo del regime forfettario.

La contribuzione dovuta ai fini previdenziali, calcolata sul reddito forfettario, è ridotta del 35%.

Come per il regime dei minimi, abrogato con la legge di Stabilità 2016, rimangono confermate le agevolazioni di non obbligatorietà della tenuta di libri contabili e di non assoggettamento al controllo degli studi di settore.

Con Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018 del 30 dicembre 2018, sono stati alzati i limiti di fatturato per tutte le attività uniformandoli a 65.000, sono stati eliminati i limiti riguardanti l’impiego di personale e beni mobili strumentali, sono invece state inserite le seguenti limitazioni che non devono sussistere per accedere al regime:

  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;

Studi di settore

Lo studio di settore nasce da una analisi statistica qualitativa e quantitativa dei vari settori di attività (individuati col codice Ateco2007) volta ad individuarne le modalità di svolgimento con l’obiettivo di stimare una funzione algebrica che possa quantificare dei ricavi presumibili sulla base di dati strutturali e contabili dichiarati dai contribuenti.

L’elaborazione dello di studio di settore per ogni contribuente verifica:

  • Coerenza economica

Confronto del valore di alcuni indici con valori ritenuti coerenti per il settore di attività. I contribuenti che si collocano nell’intervallo sono ritenuti coerenti. Le posizioni non coerenti possono essere utilizzate dagli uffici ai fini della selezione dei contribuenti da sottoporre ad eventuali controlli.

  • Congruità

L’analisi stima un ricavo presunto, tramite la funzione di regressione delle variabili indicate dal contribuente.

Il calcolo statistico indica:

  • ricavo puntuale, valore più probabile stimato;
  • intervallo di confidenza, ricavo minimo e massimo (non indicato), la cui media è il ricavo puntuale. La  probabilità per cui il ricavo del soggetto considerato vi ricada viene stimata al 99,99%.

Il contribuente, ai fini del calcolo, può risultare:

  • congruo, i ricavi dichiarati sono superiori al puntuale;
  • non congruo, i ricavi sono inferiori al puntuale.

Nel caso di non congruità il contribuente potrebbe essere sottoposto a controllo da parte dell’ufficio che contesterebbe l’omissione dei ricavi “mancanti” per arrivare al puntuale.

Risulta la possibilità per il contribuente di un adeguamento spontaneo in dichiarazione, adeguando l’importo dichiarato a titolo di ricavi con quello del ricavo puntuale calcolato.

Spese di Ricerca e Sviluppo, Pubblicità, Oneri Pluriennali

I riferimenti normativi e di prassi contabile sono:

  • la recente conversione in Legge del D.L. n. 244/2016, noto come Milleproroghe;
  • Lgs. n. 139/2015;
  • articolo 2426, comma 1, n. 5), del Codice Civile;
  • OIC 24;
  • articolo 108 del TUIR.

La modifica riguarda le spese relative a più esercizi, relativamente alla loro deducibilità ed al riconoscimento fiscale dell’importo indicato in bilancio.

Il Decreto n. 139/2015

All’articolo 6 viene stabilito che i costi di ricerca e di pubblicità non possono essere capitalizzabili e, pertanto, sono da allocare nel Conto Economico. Rimane la possibilità di annoverare tra le immobilizzazioni immateriali solo i costi di sviluppo.

Nel codice civile la modifica ha questa portata: i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e sono ammortizzabili secondo la loro vita utile. Se questa non è stimabile, i costi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a quando l’ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.

Le nuove regole si applicano ai bilanci avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

L’OIC 24

I costi di pubblicità, fino all’esercizio 2015, potevano essere capitalizzati solo se riguardanti operazioni non ricorrenti e relative ad azioni dalle quali la società aveva la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali.

Col nuovo OIC 24, i costi di pubblicità in precedenza capitalizzati, se soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento (per esempio costi di start-up), possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova versione dell’OIC 24, dalla voce BI2 alla voce BI1 – “Costi di impianto e di ampliamento”. I costi di pubblicità che non rispecchiano i requisiti della capitalizzazione sopra evidenziati, devono essere eliminati dalla voce BI2 dell’attivo dello Stato Patrimoniale, utilizzando come contropartita gli utili portati a nuovo. (OIC 29).

Nella precedente versione dell’OIC 24, mentre i costi di ricerca di base si inquadravano come costi di esercizio, quelli di ricerca applicata o finalizzata ad uso di uno specifico prodotto o processo produttivo, consistente nell’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche riferiti direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto, potevano essere capitalizzati.

Nella nuova versione, i costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti, continuano ad essere iscritti nella voce BI2 – “Costi di sviluppo”, solo se soddisfano i criteri di capitalizzabilità previsti dal paragrafo 49:

  • Diretta inerenza al prodotto, processo o progetto per la cui realizzazione sono stati sostenuti;
  • Il progetto deve essere realizzabile;
  • Tali costi devono essere recuperabili (prospettive di reddito future a copertura di detti costi, dedotti gli altri costi, di sviluppo, produzione, vendita)

I costi di ricerca che non rispecchiano i menzionati criteri, in precedenza capitalizzati, devono essere eliminati dalla voce BI2 dell’attivo dello Stato Patrimoniale, sempre utilizzando come contropartita gli utili portati a nuovo.

L’articolo 108 del TUIR

Fino al periodo d’imposta 2015, le spese relative a studi e ricerche si potevano dedurre nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Stessa sorte avevano le spese di pubblicità e di propaganda.

La modifica

Col Milleproroghe le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

In pratica, se tali spese sono integralmente imputate a Conto Economico dell’esercizio in cui sono state sostenute, l’imputazione è vincolante anche sotto l’aspetto fiscale e, di conseguenza, sono deducibili in tale periodo d’imposta. Ne consegue che, come sopra precisato, se i costi di pubblicità e di ricerca vengono capitalizzati, le rispettive quote di ammortamento civilistico hanno valenza anche dal punto di vista fiscale.

La modifica dell’articolo, non riguarda solo i soggetti che applicano le disposizioni contenute nel decreto n. 139/15 e/o i nuovi OIC, ma, il dato letterale della disposizione, porta a ritenere che ha efficacia per tutti i soggetti che sostengono costi di pubblicità e di ricerca non capitalizzabili. Pertanto, detti costi sono interamente deducibili nell’esercizio di sostenimento, senza possibilità di ripartizione.

Le spese di rappresentanza, non avendo subito variazione alcuna, rimangono disciplinate dall’articolo 108, comma 2, del Tuir, come modificato dall’articolo 9 del D. Lgs n. 147/2015.